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i furbetti del semaforino e noi - (Articolo da Quattroruote) |
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Il 2 aprile si aprirà a Milano il processo ai cosiddetti “furbetti del semaforino”. Ricordate lo scandalo dei T-Red di Segrate? Ricordate la storia delle “telecamere” piazzate in tre incroci lungo la strada provinciale che attraversa il comune alle porte di Milano? Quei T-Red, “accesi” il 16 novembre 2006, in pochi mesi riuscirono a fare decine di migliaia di multe, provocando una mezza sommossa popolare, centinaia, forse migliaia di articoli sui giornali, locali e nazionali, e, alla fine, anche una denuncia alla procura della repubblica di Milano.
Partì un’inchiesta che portò dapprima al sequestro delle apparecchiature, l’11 ottobre 2007, e poi, dopo un paio d’anni di indagini, a una lunga fase preliminare conclusa il 27 gennaio scorso con il rinvio a giudizio, tra gli altri, del sindaco di Segrate, Adriano Alessandrini, per il reato di abuso d’ufficio, del comandante e di un funzionario della polizia locale, rispettivamente Lorenzo Giona e Dario Zanchetta, per i reati di abuso di ufficio e turbativa d’asta, degli imprenditori attivi nel noleggio di apparecchiature per il controllo del traffico Raoul Cairoli, all’epoca dei fatti amministratore della Citiesse, distributore esclusivo del T-Red, Giuseppe Astorri, titolare della Scae, la società che si era aggiudicata l’appalto di Segrate facendo un’offerta migliore della sua fornitrice Citiesse, Simone Zari, titolare della Centro Servizi, e Antonino Tysserand, titolare della Tecnologie per il traffico e della Tecnotraffico. Accusati, tra gli altri reati, di associazione per delinquere.
Qualche giorno fa ho incontrato Francesca Fuso, l’avvocato milanese autore della denuncia da cui prese avvio quell’inchiesta istruita dall’allora sostituto Alfredo Robledo, attuale procuratore aggiunto a Milano. Al di là della legittima soddisfazione per la conferma in udienza preliminare della solidità dell’impianto accusatorio, mi ha colpito l’amarezza con cui Fuso raccontava come pochissime persone si siano costituite parte civile al processo, poco più di un centinaio su oltre 35 mila multati. “È amaro constatare”, sottolineava Fuso, “come, finché a Segrate ci sono stati i T-Red, tutti abbiano protestato, tutti abbiano combattuto. Poi, dopo il sequestro, tutti si siano disinteressati”.
Si vedrà in tribunale se, prescrizione permettendo, l’accusa sarà confermata. Lascia però davvero perplessi assistere allo squagliarsi del popolo dei multati proprio nel momento in cui, per la prima volta nella storia di questo paese, finiscono alla sbarra amministratori, poliziotti e imprenditori, nel momento in cui la giustizia sta per stabilire se quello delle multe, in un caso paradigmatico come quello di Segrate, è stato un business oppure no, se ci sono stati reati, abusi, omissioni oppure no (gli automobilisti il loro personale verdetto l’hanno emesso da tempo…).
Come ho scritto su Quattroruote di aprile, sarebbe un bel segnale, quantomeno di coerenza, se il comitato promosso dall’ex comandante dei vigili di Segrate, Franco Fabietti, avesse dietro di sé un piccolo esercito. Grazie agli avvocati costerebbe poco, anche perché il possibile risarcimento, se le accuse della procura fossero provate, sarebbe poco più che simbolico. Ma, a volte, certe cose si dovrebbero fare anche solo per una questione di principio. C’è tempo fino al 2 aprile. E possono farlo tutti i multati, chi ha pagato la contravvenzione e chi non l’ha pagata, chi ha fatto ricorso e ha perso, chi l’ha fatto e ha vinto.
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RINNOVO PATENTE |
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CED, per mancanza di fondi non comunica più
La crisi non risparmia nessuno, nemmeno il Ministero dei Trasporti e del suo CED (Centro Elaborazioni Dati) che per mancanza di fondi non provvede più all'invio delle lettere che comunicano al conducente la decurtazione dei punti dalla patente, lettere che servono per poter frequentare un corso di recupero punti, né tantomeno alla spedizione dei tagliandi adesivi che aggiornano le patenti a seguito delle visite di rinnovo o del cambio di residenza.
A tal proposito è stata emanata il 9 marzo una circolare in cui si dispone, per ovviare a questo disagio, che la lettera di decurtazione punti possa essere sostituita, temporaneamente, dalla stampa del saldo dei punti visibile dal sito "Il portale dell'automobilista" oppure dalla stampa eseguita dai terminali degli Uffici della Motorizzazione. Per quanto riguarda invece il secondo problema, l'unica soluzione alternativa sembra essere quella di richiedere un duplicato, a totali spese dell'utente.
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Minori e guida accompagnatahttp://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1824 |
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Minori e guida accompagnata

Dal 21 aprile 2012 (che è un sabato, dunque operativamente da lunedì 23) troveranno piena attuazione i commi dall’1-bis al 1 septies dell’art. 115 del codice della strada, quelli che teorizzano la possibilità di guidare accompagnati già prima dei fatidici 18 anni, grazie all’uscita del decreto n. 213/2011 sulla guida accompagnata che regolamenta nel dettaglio la materia. In cosa consiste la guida accompagnata? Dopo avere fatto un minimo di 10 ore di pratica in autoscuola, i ragazzi titolari di patente A1 di almeno 17 anni possono scegliere, in accordo con i genitori o tutori, fino a un massimo di 3 accompagnatori e cominciare a guidare con loro fino a quando non diventano maggiorenni. Poi, al compimento dei 18 anni potranno procedere con la normale richiesta di Foglio Rosa e conseguire la patente B; solo dopo averla conseguita avranno la possibilità di guidare da soli.
Il discorso si fa ancora più interessante, per le autoscuole, se pensiamo che tra pochi mesi diventeranno obbligatorie le esercitazioni di notte e su strade extraurbane anche per i candidati alla patente B: l’obbligo c’è già, all’art. 122 del CDS, ma manca il decreto di attuazione che uscirà a breve. Ebbene, è cosa certa già adesso che le ore di pratica fatte per la guida accompagnata saranno tenute valide anche per il conseguimento della patente B. Tutto questo per dire che gli standard europei vogliono combattere il privatismo, obbligando tutti i candidati a fare obbligatoriamente delle ore di guida presso le autoscuole, anche di notte e su strade extraurbane.
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1° passo ISTANZA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA
Il richiedente deve avere compiuto 17 anni ed essere titolare di patente A1 valida (senza sospensioni, ecc.). L’autoscuola presenta all’UMC a nome e per conto del candidato l’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata (allegato 1) firmata dal genitore o tutore, allegando: · 1 bollettino cc 9001 di 9€ · 2 bollettini cc 4028 da €14,62 · dichiarazione di essere genitore o tutore legale (allegato 2) · eventuale certificato medico in caso di richiedente con handicap
>>>>>L’UMC rilascia la ricevuta di presentazione dell'istanza (allegato 3) che permette al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutica alla guida.
La ricevuta ha naturale scadenza al compimento del 18 anno di età o alla scadenza della patente di guida. Se viene rinnovata la patente è possibile richiedere un duplicato aggiornato della ricevuta. Il titolare è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e se commette violazioni che prevedono la sospensione o la revoca (art. 218 o 219 CDS) viene cancellato senza poter ripresentare una nuova istanza.
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2° passo CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLA GUIDAIl corso di formazione prevede almeno 10 ore di guida individuali. Le guide devono essere individuali e non possono durare più di 2 ore giornaliere. La partenza e l’arrivo devono essere presso la sede dell’autoscuola o del CIA (Centro Istruzione Automobilistico). Le lezioni di guida devono essere certificate mediante un apposito libretto delle lezioni di guida (allegato 5)
>>>>> Alla fine del corso, l’autoscuola rilascia l’attestato di frequenza (allegato 6) + gli originali del libretto delle lezioni di guida.
Per ogni guida deve esistere un foglio del libretto (duplice copia e ricalco) con la firma dell’istruttore e dell’allievo: gli originali dei fogli vanno infatti restituiti all’allievo.
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3° passo RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA GUIDA
All’UMC va presentato: · attestato di frequenza + fogli del libretto di guida · modulo con i nomi degli accompagnatori (3 al massimo – si possono sostituire attraverso una richiesta specifica) (allegato 7) >>>>>L’UMC rilascia l’autorizzazione provvisoria alla guida che permette ai minori di guidare accompagnati.
L’istruttore può continuare ad accompagnare il minore nella guida sulla vettura dell’autoscuola senza segnare il proprio nome nel modulo degli accompagnatori; è sufficiente che compaia nel registro di iscrizione (art. 5 DM 213/2011). Gli accompagnatori invece devono avere non più di 65 anni, essere titolari di patente B o superiore da almeno 10 anni e non aver subito sospensioni della patente di guida negli ultimi 5 anni.
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4° passo GUIDA ACCOMPAGNATA
Nella parte anteriore e posteriore del veicolo deve comparire il contrassegno GA (allegato 9).
>>>>>Il minore può guidare a fianco dell’accompagnatore designato esclusivamente veicoli che rispettano le limitazioni previste dall’art. 117 CdS e senza passeggeri.
Le ore di corso pratico svolte restano valide (non devono essere rifatte) anche per la patente B, se si richiede di conseguire la patente entro 6 mesi dal compimento della maggior età (ci sarà infatti l’obbligo di fare esercitazioni di guida notturne e su autostrade, anche per gli aspiranti candidati alla patente B).
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RINNOVI CQC |
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Formazione periodica CQC, il 9 marzo si inizia

Venerdì è un giorno importante. Il prossimo 9 marzo le autoscuole e gli enti di formazione possono inaugurare ufficialmente l'avvio della stagione dei corsi di formazione periodica della Carta di Qualificazione del Conducente. Ci sono centinaia di migliaia di autisti di autobus (quelli titolari del vecchio KD) che entro il 9 settembre 2013 devono rinnovare la carta e frequentare il corso. Le autoscuole devono fare attenzione a non accettare titolari di CQC che scadono DOPO il 9 settembre 2013: il corso può essere frequentato solo a partire da 18 mesi prima e fino a 2 anni dopo la scadenza. SIDA ha predisposto una linea apposita per questi corsi: in particolare il software Guidarapida CQC si può utilizzare nella modalità di lezione frontale oppure nella modalità registrata con avanzamento automatico di audio e video.
La novità è che tutti quelli che hanno la CQC comune merci e persone non devono seguire un corso cumulativo di 49 ore ma solo di 35: la circolare del 5 marzo 2012 - su segnalazione di CNA - specifica che verrà emanato nei prossimi giorni uno specifico decreto sull'argomento. Dal momento che in questi anni si sono succeduti diversi interventi normativi sui corsi per la CQC, con rettifiche, abrogazioni, chiarimenti e quant'altro, cerchiamo di fare ordine nella materia.
Chi può fare i corsi di formazione periodica della CQC
- Le autoscuole, i consorzi e gli enti che hanno ottenuto il nulla osta per fare i corsi della formazione iniziale
- Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità e limitatamente ai propri dipendenti (corsi solo per la CQC persone) – tramite una richiesta particolare (Allegato 3 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
Chi sono i docenti
I docenti devono essere le medesime figure professionali richieste per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale, vale a dire:
- insegnante di teoria
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro (minimo 2 ore per corso - si osserva però che la circolare del 10 gennaio 2012, a differenza di quelle precedenti, non menziona questa figura di docente)
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto
Cosa serve per iniziare i corsi
Occorre dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 10 e 11 della circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03) preventivamente vidimati dall'UMC competente.
Tre giorni prima dell'inizio del corso bisogna mandare una comunicazione alla Direzione generale territoriale e una comunicazione all'Ufficio motorizzazione civile competenti che riporta: a) gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione; b) il nominativo del responsabile del corso; c) l'elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un'impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale né anagrafica in Italia); d) il calendario delle lezioni. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata SOLO all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
Chi è il responsabile del corso
Il responsabile del corso è quello a cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi. Il responsabile del corso può essere: - legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione - un soggetto delegato dal legale rappresentante, purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore
Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
Come si articola il corso
Il corso è a frequenza obbligatoria ed è di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. C'è una parte comune di 21 ore (3 moduli da 7 ore) e una parte specifica per il trasporto cose e il trasporto merci (altre 14 ore). Chi ha la CQC sia persone che merci (tutti i vecchi titolari di KD!) non deve frequentare tutte e due le parti specifiche ma solo una, dunque anche per loro il corso di formazione periodica dura 35 ore e non 49 (come detto nel decreto del 16/10/2009 – a breve ci sarà un decreto di rettifica). Se la lezione dura più di due ore, gli allievi devono firmare di nuovo il registro. Per tutto il corso sono consentite al massimo 3 ore di assenza (non è previsto il recupero).
Programma della formazione periodica (dei corsi che partono il 9 marzo per il rinnovo della CQC persone e persone/merci)
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Parte generale
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7 ore
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a.1
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conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria - può essere svolta anche con simulatore di alta qualità)
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7 ore
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a.2
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conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria)
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7 ore
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a.3
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conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro)
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Parte persone
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7 ore
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c.1
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compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto)
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7 ore
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c.2
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disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto)
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Come si deve organizzare l'orario del corso
Le lezioni giornaliere devono durare tra le 2 e le 7 ore massimo e si devono svolgere nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (per permettere agli ispettori di fare le necessarie verifiche che possono anche essere a sorpresa). Una lezione (ad esempio quella della parte comune) può anche fare parte di più corsi, purché ci siano registri distinti per ogni corso.
L'autoscuola/ente/azienda come o può organizzare le lezioni per il corso di formazione periodica CQC persone Deve possedere lo stesso materiale didattico richiesto per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale che può essere anche sostituito, in tutto o in parte, da materiale multimediale. Il tal caso il responsabile del corso attesta la conformità dello stesso ai programmi prescritti. Non è ammesso l'uso del sistema di e-learning ovvero di auto-apprendimento. Con circolare del 10/01/2012 il Ministero ha precisato che in ciascun modulo di 7 ore, una o più lezioni del docente possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, ma almeno 2 ore di lezione devono essere svolte con "sistema frontale", ossia alla presenza del docente che deve essere in grado di rispondere alle domande degli allievi. A nostro avviso sarebbe opportuno, a questo punto, anche chiarire bene cosa si intende con "lezioni registrate su supporto multimediale", dal momento che la registrazione è una cosa ed il supporto multimediale è un'altra cosa …
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Modulo di 7 ore (i moduli sono: a.1, a.2, a.3, c.1, c.2)
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Tipo di lezione
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Registrata su supporto multimediale
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Frontale
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Durata massima della lezione
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5 ore
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2 ore
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Chi ci deve essere in aula
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Responsabile del corso qualificato (deve essere insegnante o esperto aziendale) o suo delegato (insegnante o esperto aziendale) – perché deve interagire con gli allievi
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Docente
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